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LA CAPARRA PENITENZIALE
La caparra penitenziale è definita dal codice civile il corrispettivo del recesso di ciascuna delle parti (art. 1386 c.c.). Con questa formula le parti concordano il diritto di recedere dal contratto qualora lo ritengano opportuno, pagando appunto una caparra penitenziale. Quindi se chi recede è lacquirente perde la somma versata; se invece è il venditore a ritirare limpegno deve restituire il doppio della somma ricevuta. Nullaltro potrà pretendere laltra parte ne sotto forma di esecuzione specifica del contratto né sotto forma di risarcimento del danno |